Chi dice amore dice nonni

Chi dice amore dice nonni ma quali i diritti?

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TESTO A CURA DI Sharon di Vincenzo Avvocato specializzato in diritto di famiglia

Molto spesso l’educazione dei figli viene delegata ai nonni, che si prendono cura dei propri nipoti mentre i genitori sono impegnati con il lavoro, che occupa sempre di più il loro tempo.

Il ruolo dei nonni è fondamentale, li possiamo qualificare come veri e propri “sostituti” dei genitori lavoratori i quali sono figure di riferimento sia dal punto di vista affettivo che educativo.

Sul piano giuridico, è necessario operare una distinzione tra la disciplina antecedente la legge sull’affidamento condiviso e la normativa vigente.

Prima dell’entrata in vigore della Legge sull’affido condiviso, mancava nel nostro ordinamento una norma che prevedesse un espresso riferimento alla frequentazione nonni – nipoti nel caso fosse intervenuta la separazione tra i genitori o ci fosse stato un qualsiasi conflitto familiare.

Con l’entrata in vigore della nuova Legge 8 febbraio 2006, n. 54 (cd. legge sull’ “affido condiviso“) si è operata una vera e propria rivoluzione, considerando che l’affidamento condiviso, è il regime privilegiato dal nostro ordinamento, finalizzato alla massima collaborazione dei genitori nella gestione dei figli, in attuazione del principio di bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli a continuare a vivere in modo alternato con ciascun genitore, mantenendo rapporti equilibrati con entrambi i genitori anche dopo la cessazione della loro convivenza.

Con questa Legge è stata completamente ridefinita la normativa sull’affidamento dei figli, in particolare sono stati introdotti nuovi articoli di legge e integrati quelli già esistenti.

Se prima della riforma era necessario provare che i nonni potessero intrattenere rapporti con i propri nipoti, e che tali rapporti non fossero causa di pregiudizio per il minore, oggi, la novità della legge consiste nell’aver formalizzato il principio per cui è diritto del minore mantenere le relazioni affettive con i propri parenti e per impedire questi rapporti sarà necessario che i genitori provino il pregiudizio.

L’art. 317 bis c.c.,  prevede che “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma”.

Con l’introduzione del nuovo art. 317 bis c.c. il legislatore ha dunque voluto dare riconoscimento espresso ad una relazione familiare importante, riconoscendo un vero e proprio diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti e ad agire in giudizio nel caso in cui questo diritto sia loro impedito. 
E’ stata finalmente data valenza autonoma ad un diritto di natura esistenziale, ossia il diritto di vivere stabili e significative relazioni affettive tra nonni e nipoti e di partecipare alla vita del minore.

La legge sottolinea che il giudice deve adottare “i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”, si delinea così un ampio margine di discrezionalità giudiziale nella scelta della tipologia del provvedimento più adatto alla fattispecie, scelta che potrà spaziare da semplici indicazioni in ordine al ripristino tra il minore e l’ascendente, con un intervento analogo a quello previsto dall’art. 337 ter c.c., fino a provvedimenti maggiormente invasivi nella sfera dei genitori, laddove il comportamento di questi sia particolarmente pregiudizievole per il minore.

Molto spesso all’interno della famiglia si verificano delle circostanze particolarmente rilevanti ad esempio, quando, si presenta una conflittualità coniugale, che, nella maggior parte dei casi, impedisce la regolare frequentazione nonni- nipoti.
Nella nuova normativa, la dottrina prevalente aveva continuato a ritenere che essa non fosse idonea a riconoscere un vero e proprio diritto in capo agli ascendenti perché continuava a regolare la questione esclusivamente dal punto di vista del minore, riconoscendo cioè solo a quest’ultimo, un diritto al rapporto con i nonni e non viceversa.

Ad ogni modo, l’intento è stato quello di riconoscere in capo al minore, il diritto di crescere in una famiglia (nella “propria famiglia”) e mantenere altresì, rapporti significativi con i parenti.
D’altra parte, l’art. 337 ter c.c. chiarisce che “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Infine, occorre ribadire, come già anticipato poc’anzi, che i nonni rientrano fra i parenti entro il quarto grado e che quindi devono essere interpellati nell’ipotesi in cui venga aperta una procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei loro nipoti. Se hanno mantenuto rapporti significativi con gli stessi, in caso di abbandono di minori o di una situazione di disagio degli stessi, i nonni sono, altresì, legittimati a richiedere l’affidamento dei bambini, con un ruolo di aiuto nei confronti dei genitori o un ruolo attivo. E allo stesso tempo, sono tenuti a provvedere al mantenimento dei nipoti nell’ipotesi in cui i genitori non siano in grado di farlo.

Tale previsione, oggi la troviamo disciplinata dall’art. 316 bis c.c., il quale pone agli scendenti un’obbligazione di carattere sussidiario, tale norma ha introdotto un principio importante nell’ambito dell’obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli, che si affianca  alla previsione dell’art. 147 c.c.

Tale art. 147 c.c. stabilisce un preciso obbligo a carico dei genitori di mantenere i propri figli e, di conseguenza, nel caso in cui uno dei due non possa o non voglia adempiere, l’altro coniuge deve far fronte al mantenimento con tutte le proprie sostanze, fermo restando la possibilità di agire contro il genitore inadempiente. Soltanto in via sussidiaria, dunque, si realizza l’obbligo degli ascendenti (che di solito sono identificati con i nonni) di dare il proprio contributo, nei fatti economico, a favore dei genitori per poter adempiere il loro dovere nei confronti dei figli.

Ne deriva, dunque, che l’obbligo degli ascendenti sorge soltanto nell’ipotesi in cui entrambi i genitori versino nell’oggettiva impossibilità di provvedere al mantenimento dei figli per mancanza di mezzi.

Il genitore collocatario che non può mantenere i figli deve proporre ricorso al presidente del tribunale ordinario che, ordina con decreto ai nonni, di versare il mantenimento per i nipoti. Contro tale decreto i nonni e/ o l’inadempiente possono fare ricorso.

Un’innovazione importante, ma troppo poco conosciuta, è la proposta di Michela Vittoria Brambilla con la Legge “Salva nonni”, risalente all’anno 2015.

L’ex ministro afferma che nei contenziosi matrimoniali c’è un altro anello debole oltre ai figli. I nonni, spesso tenuti lontano dai nipoti.

I nonni devono essere messi in condizione di far valere il loro «diritto di visita», quando ne ricorrono le circostanze perché hanno un ruolo determinante nell’educazione di bambini e ragazzi. La presenza dei nonni è un tassello fondamentale per permettere a un figlio di genitori separati di mantenere un rapporto equilibrato sia con il padre sia con la madre e con i parenti di entrambi i rami della famiglia.

La legge riconosce il diritto di frequentare i nipoti e la possibilità di rivolgersi al tribunale in caso di difficoltà. Nonostante le norme però esistono ancora lacune da colmare.

Spesso, quando è necessario allontanare il bambino dalla famiglia, non sempre si pensa ai nonni come soluzione principale. Ecco perché l’ex ministro Brambilla propose una legge sull’allontanamento del minore dalla residenza familiare in casi di emergenza. La proposta contiene un importante riconoscimento del ruolo dei nonni. Definisce “prioritario il collocamento del minore allontanato presso parenti entro il quarto grado ritenuti idonei e disponibili e con i quali il minore abbia rapporti significativi”. Si riconosce esplicitamente che il luogo sicuro dove collocare il minore può essere benissimo la casa dei nonni. Anzi, questa soluzione, se non contrasta con l’interesse del minore, deve avere la precedenza.